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Statuto


S T A T U T O
Principi ispiratori e regole di comportamento
1. La Federazione Italiana Mediatori Agenti di Affari (FIMAA) si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo, e in questo spirito informa il proprio Statuto ai seguenti principi:
a. la libertà associativa come aspetto della libertà della persona e dei gruppi sociali;
b. il pluralismo, quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per le imprese e per la società civile;
c. la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'Organizzazione e riflesso della democrazia politica ed economica che la Federazione propugna nel Paese;
d. la solidarietà, fra le Componenti associative, fra le imprese e nei confronti del Paese, come carattere primario della sua
natura associativa;
e. la responsabilità verso le Componenti associative, verso le imprese associate e verso il sistema economico e sociale, ai
fini del suo sviluppo equo e integrato;
f. l'eguaglianza fra le Componenti associative e fra le imprese aderenti in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle
istituzioni;
g. la partecipazione allo sviluppo dei servizi legati alla evoluzione della realtà sociale, come contributo al benessere di tutta
la collettività;
h. l'europeismo, quale forma primaria, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di
collaborazione pacifica fra le nazioni.
2. La Federazione si impegna conseguentemente a impostare la sua azione, modello di riferimento per le Componenti
associative e per le imprese associate, al rispetto delle seguenti regole di comportamento:
a. leale osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti e, nello spirito del suo doveroso e convinto senso dello Stato,
promozione di una coscienza associativa che contrasti permanentemente ogni pratica illegale ai danni di beni, imprese e
persone, in qualunque forma si manifesti;
b. rispetto e promozione degli interessi legittimi dei consumatori ed utenti e in particolare del loro diritto a una corretta e
completa informazione;
c. senso di responsabilità e contributo fattivo alla salvaguardia delle condizioni di vivibilità dell'ambiente e del territorio in
cui si opera;
d. partecipazione attiva e disponibile degli associati alla vita dell'Organizzazione a tutti i livelli, nelle forme stabilite dagli
Organi;
e. condotta morale e professionale integra degli associati e in particolare di quelli fra loro che rivestono incarichi in
organismi interni o esterni alla Federazione;
f. espletamento degli eventuali incarichi associativi o pubblici con spirito di servizio e disponibilità a rimetterli
all'Organizzazione qualora il superiore interesse di essa lo esiga;
g. dovere di garantire la migliore qualità dell'immagine ed il rispetto del nome dell'Organizzazione in ogni attività anche
esterna al contesto lavorativo.
ARTICOLO 1
Denominazione e ambiti di rappresentanza
1. La Federazione Italiana Mediatori Agenti di Affari (FIMAA), di seguito denominata Federazione, rappresenta e tutela sul
piano nazionale gli interessi sociali, morali ed economici dei soggetti che operano nel campo della mediazione,
riconosciuti ai sensi di legge.
2. La Federazione aderisce alla Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo e dei Servizi -
Confcommercio, accettandone integralmente lo Statuto.
3. La Federazione non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti o movimenti politici. Può aderire ad Enti ed
Organizzazioni di carattere regionale, nazionale ed internazionale che perseguano finalità in armonia con quelle della
Federazione.
4. La Federazione ha sede in Roma e la sua durata è illimitata.
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ARTICOLO 2
Finalità
1. La Federazione, nell'interesse generale degli operatori rappresentati, si prefigge di:
a. promuoverne e tutelarne gli interessi morali, sociali ed economici nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico che
privato;
b. favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
c. valutare e risolvere problemi di carattere organizzativo, economico e sociale;
d. assistere e rappresentare gli associati nella stipulazione di contratti collettivi integrativi e/o nella promozione di ogni altra
intesa od accordo di carattere economico o finanziario, fatto salvo il disposto dell'articolo 8 dello Statuto della
Confcommercio;
e. designare e nominare propri rappresentanti o delegati in Enti, Organi o Commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta
od ammessa;
f. promuovere e favorire servizi e attività, sotto qualunque forma giuridica, direttamente o indirettamente, di assistenza agli
operatori, anche attraverso la pubblicazione e diffusione di propri organi di informazione ovvero altro tipo di
pubblicazione periodica e non.
g. partecipare, anche in forma azionaria, a Società, Enti o Organismi per la realizzazione degli scopi sociali;
h. promuovere la qualificazione professionale e la formazione degli associati, fra cui i corsi di preparazione agli esami;
i. espletare ogni altro compito che da leggi o da deliberati dell'Assemblea sia ad essa direttamente affidato.
ARTICOLO 3
Soci
1. Sono soci della Federazione:
a. i Sindacati provinciali e territoriali costituiti o comunque operanti nell'ambito delle Organizzazioni territoriali di carattere
generale aderenti alla Confcommercio e rappresentativi degli operatori che svolgono attività nel campo della
mediazione;
b. i delegati degli operatori che svolgono la propria attività nel campo della mediazione in una provincia ove non sia stato
costituito il sindacato, designati dalla rispettiva associazione provinciale.
2. Possono altresì aderire, secondo modalità e condizioni deliberate dal Consiglio Nazionale, Organizzazioni, Enti e
Istituzioni che si prefiggano fini similari e comunque in armonia con quelli della Federazione.
3. E fatto divieto ai soci di cui al primo comma di appartenere ad altri Organismi sindacali aventi finalità identiche e/o
incompatibili con quelle perseguite dalla Federazione.
ARTICOLO 4
Adesione: modalità e condizioni
1. Per acquisire la qualifica di socio gli aventi diritto devono presentare domanda di ammissione sottoscritta dal Presidente.
Sulla domanda delibera la Giunta Esecutiva entro 60 giorni dalla ricezione della domanda stessa.
2. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata in forma ufficiale entro 30 giorni. La
mancata notifica entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.
3. Contro la delibera della Giunta Esecutiva ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei
Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.
4. L’adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per un anno.
5. L’adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio, a mezzo lettera
raccomandata, formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza.
6. L'adesione alla Federazione attribuisce la qualifica di socio del sistema confederale e comporta l'accettazione del
presente Statuto e di quello confederale.
7. I Sindacati, ai fini di un adeguato coordinamento e di quanto previsto dall'articolo 6, quarto comma, dello Statuto
confederale, consegnano alla Federazione e all'Associazione territoriale competente l'elenco nominativo dei soci,
suddivisi secondo i rispettivi settori in cui operano.
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ARTICOLO 5
Contributi associativi
1. I soci sono tenuti a corrispondere alla Federazione i contributi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi
nazionali di categoria, dalle delibere della Confcommercio e dalle delibere della Federazione, nella misura e con le
modalità stabilite dagli Organi competenti.
2. Il Presidente della Federazione, sentita la Giunta Esecutiva, può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.
3. Solo se in regola con i contributi associativi è possibile esercitare i diritti sociali ovvero rappresentare la Federazione in
Enti o Commissioni ai sensi del precedente articolo 2, lettera e.
ARTICOLO 6
Decadenza e recesso
1. La qualità di socio si perde:
a. per lo scioglimento della Federazione;
b. per dimissioni, secondo i modi e nei termini di cui all'articolo 4, quinto comma;
c. per decadenza deliberata dalla Giunta Esecutiva in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dai
competenti Organi della Federazione o per violazione delle norme del presente Statuto;
d. per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
e. per mancato pagamento dei contributi sociali nei termini previsti.
2. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.
ARTICOLO 7
Sanzioni
1. Le sanzioni applicabili dalla Giunta Esecutiva, su proposta del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria,
sono:
a. la deplorazione scritta;
b. la sospensione;
c. la decadenza.
2. La sanzione di cui alla precedente lettera b comporta l'automatica sospensione dell'esercizio dei diritti sociali.
ARTICOLO 8
Doppio Inquadramento
1. Il contestuale inquadramento degli operatori nell'Organizzazione di categoria ed in quel carattere generale
territorialmente competente costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
2. La Federazione cura l'attuazione del doppio inquadramento per effetto del quale l'adesione all'Organizzazione di
categoria comporta l'automatica e contestuale adesione a quella territoriale, e viceversa.
3. Il compito di dirimere eventuali controversie organizzative e contributive connesse al doppio inquadramento spetta ad
un collegio arbitrale composto da un delegato della Confedera ne, da due rappresentanti della Federazione, nominati
dal Presidente, e da un rappresenta designato dalla Associazione territoriale a carattere generale interessata.
ARTICOLO 9
Organi
1. Sono Organi della Federazione:
a. l'Assemblea;
b. il Consiglio Nazionale;
c. la Giunta Esecutiva;
d. il Presidente;
e. il Vice Presidente Vicario;
f. il Collegio dei Revisori dei Conti;
g. il Collegio dei Probiviri.
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ARTICOLO 10
Assemblea: composizione
1. L’Assemblea è composta:
a. dal Presidente nazionale e dal Vice Presidente Vicario;
b. dai Presidenti dei Sindacati costituiti ai sensi dell'articolo 3, lettera a;
c. dai Delegati degli operatori di cui all'articolo 3, lettera b, designati, di volta in volta, dalle rispettive Associazioni territoriali
tra i propri soci che svolgono l'attività nel campo della mediazione;
d. da un Rappresentante per ciascuno degli Organismi di cui all'articolo 3, secondo comma.
2. A ciascun Presidente o Delegato di cui alle precedenti lettere b e c spetta un numero di voti proporzionale a quello
degli associati della provincia di appartenenza, secondo il seguente schema:
• 1 voto se il numero dei soci è compreso fra 1 e 25;
• 2 voti se il numero dei soci è compreso tra 26 e 50;
• 3 voti se il numero dei soci è compreso tra 51 e 100;
• 4 voti se il numero dei soci è compreso tra 101 e 150;
• 5 voti se il numero dei soci è compreso tra 151 e 200;
• 6 voti se il numero dei soci è compreso tra 201 e 250;
• 7 voti se il numero dei soci è compreso tra 251 e 300;
• 8 voti se il numero dei soci è compreso tra 301 e 350;
• 9 voti se il numero dei soci è compreso tra 351 e 400;
• 10 voti se il numero dei soci è compreso fra 401 e 450;
• 11 voti se il numero dei soci è compreso fra 451 e 500;
• 1 voto in più ogni 100 soci da 501.
A ciascun Rappresentante di cui alla precedente lettera d spetta un voto.
3. Per la determinazione del numero dei soci faranno fede gli elenchi del Contributo Interassociativo e ogni altra
documentazione equipollente in possesso della Federazione al momento della convocazione dell'Assemblea e
documentazione idonea a certificare l'avvenuto versamento della quota associativa.
4. I Presidenti dei Sindacati provinciali possono farsi rappresentare esclusivamente da un Vice Presidente o da un membro
di un Organo deliberante dello stesso Sindacato.
ARTICOLO 11
Assemblea: convocazione e svolgimento
1. L’Assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente della Federazione o da chi ne fa le veci.
2. In seduta ordinaria l'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, mediante lettera raccomandata o telefax da spedire
almeno 15 giorni prima de) giorno fissato per l'adunanza.
3. L’avviso dì convocazione deve essere inviato ai Sindacati e, là dove non sia stato costituito il relativo Sindacato,
direttamente alle Associazioni territoriali perché procedano alle designazioni di cui all'articolo 10, primo comma, lettera
b.
4. L’avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza,
nonché le indicazioni relative alla seconda convocazione. Se all'ordine del giorno vi è l'approvazione di bilanci, l'avviso
di convocazione deve contenere copia degli stessi o le modalità per la loro consultazione.
5. L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o il Consiglio Nazionale lo ritengano
opportuno o su richiesta di Sindacati aderenti, rappresentanti almeno un quinto dei voti, che presentino uno schema di
ordine del giorno.
6. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio Nazionale o dal prescritto numero di componenti l'Assemblea, il
Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta; in caso di inerzia la convocazione
verrà effettuata, entro i 10 giorni successivi, dal vice Presidente Vicario o dal più anziano dei Vice Presidenti.
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7. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata telegraficamente o a mezzo telefax con preavviso di almeno 5
giorni.
8. L’Assemblea è presieduta dal Presidente nazionale. Nell'Assemblea elettiva saranno nominati dal Presidente tre scrutatori,
che possono essere scelti anche tra persone estranee ad essa. Svolge le funzioni di segretario il Segretario Generale
della Federazione.
9. Quando si tratti di modifiche statutarie o di scioglimento della Federazione, il segretario dovrà essere un notaio o un
delegato confederale.
ARTICOLO 12
Assemblea: validità
1. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente un numero di componenti che
disponga della metà più uno dei voti complessivamente spettanti; sono valide in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei presenti.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.
3. Il Presidente dell'Assemblea propone, di volta in volta, le modalità di votazione salvo che l'Assemblea decida
diversamente e salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
4. Alle elezioni delle cariche sociali, in caso di parità di voto si procederà al ballottaggio e, successivamente, in caso di
ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione alla Federazione.
ARTICOLO 13
Assemblea: competenze
1. L’Assemblea in seduta ordinaria:
a. stabilisce gli indirizzi di politica sindacale e generale della Federazione;
b. elegge il Presidente e il Vice Presidente Vicario della Federazione, preferibilmente in una sezione diversa da quella che
esprime il Presidente;
c. elegge 30 membri del Consiglio Nazionale;
d. elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
e. elegge i membri del Collegio dei Probiviri;
f. approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta dalla Federazione, nonché il bilancio preventivo e le relative
linee programmatiche;
g. delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
2. L’Assemblea in seduta straordinaria:
a. delibera le modifiche al presente Statuto;
b. delibera lo scioglimento della Federazione;
c. delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
ARTICOLO 14
Consiglio Nazionale: composizione
1. Il Consiglio Nazionale della Federazione è composto dal Presidente e dal Vice Presidente Vicario della Federazione e da
30 membri eletti dall'Assemblea; per garantire un'adeguata rappresentanza delle diverse sezioni, previste dalla normativa
in vigore, il numero dei componenti il Consiglio non può essere inferiore a 5 per ciascuna sezione. In caso di vacanza di
un membro subentrerà il primo dei non eletti.
2. Su proposta del Presidente possono essere cooptati fino a un massimo di 6 operatori associati, in possesso di
esperienze e competenze di particolare rilievo, oltre ai rappresentanti regionali.
3. Partecipa al Consiglio, senza diritto di voto, un rappresentante per ciascuna delle Consulte di cui all'articolo 25.
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ARTICOLO 15
Consiglio Nazionale: convocazione e validità
1. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente della Federazione, che lo presiede, almeno una volta l'anno e tutte le
volte che lo richiedano almeno il 25 per cento dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti, il
Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta; in caso di inerzia vi provvederà entro i
successivi 10 giorni il Vice Presidente Vicario o un altro Vice Presidente in ordine di anzianità.
3. L’avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, nonché l'ordine del giorno della
riunione.
La presenza alle riunioni di tutti i componenti sana eventuali vizi di convocazione.
4. La convocazione deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata o a mezzo telefax, con preavviso di almeno 10
giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche a mezzo telegramma o telefax con preavviso di almeno
5 giorni.
5. Le sedute sono valide se risultano presenti almeno 10 componenti. Non sono ammesse deleghe.
6. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che
comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la
proposta si intenderà respinta.
7. Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo che richiedano diversamente il Presidente oppure il 25 per cento
dei presenti e salvo che riguardino persone.
ARTICOLO 16
Consiglio Nazionale: competenze
1. Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:
a. determina le linee d'azione della Federazione;
b. elegge, tra i propri componenti, fino ad un massimo di 5 Vice Presidenti;
c. nomina tra i propri componenti, su proposta del Presidente, l'Amministratore;
d. elegge, tra i propri componenti, fino a 6 membri di Giunta;
e. predispone annualmente la relazione politica e finanziaria, nonché i bilanci consuntivo e preventivo;
f. stabilisce la misura dei contributi dovuti dai soci;
g. nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale e ne stabilisce gli emolumenti, salvo quanto previsto
dall'articolo 24, terzo comma;
h. nomina il Direttore responsabile dell'organo di stampa della Federazione e ne stabilisce gli eventuali emolumenti;
i. ratifica, sentito il parere dei Consigli regionali, come dall'articolo 26, la nomina dei delegati regionali e ne determina
funzioni e competenze;
l. nomina i componenti delle Consulte di Settore;
m. approva e modifica i regolamenti interni;
n. delibera per tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, per
l'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
o. dichiara la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive e quella dei
soci morosi.
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ARTICOLO 17
Giunta Esecutiva
1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, che la presiede, dal Vice Presidente Vicario, dall’immediato Past
Presidente, dai Vice Presidenti e da un massimo di 6 membri eletti dal Consiglio; per garantire un'adeguata
rappresentanza delle diverse sezioni, il numero dei componenti la Giunta non può essere inferiore a 1 per ciascuna
sezione.
2. Essa è convocata dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario e, comunque, almeno tre volte l'anno.
3. La convocazione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata o a mezzo telefax con preavviso di almeno 8
giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche a mezzo telegramma o telefax con preavviso di almeno
5 giorni.
4. Le riunioni sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.
5. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del
Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.
6. La Giunta Esecutiva:
a. provvede all'attuazione delle deliberazioni consiliari;
b. provvede all'ordinaria gestione della Federazione, tranne per ciò che statutariamente è demandato ad altri Organi;
c. adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale, riferendone alla prima adunanza
dello stesso per la ratifica del proprio operato;
d. delibera sull'ammissione dei soci;
e. conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi, a persone di specifica competenza;
f. provvede alle designazioni ed alle nomine dei rappresentanti della Federazione in Organismi, Enti o Commissioni;
g. su proposta del Segretario Generale assume e licenzia il personale;
h. può compiere tutti gli atti. che si rendano necessari nell'interesse della Federazione e che non siano demandati dallo
Statuto ad altri organi.
7. Il Presidente uscente partecipa con diritto di voto alle riunioni di Giunta per il quadriennio successivo.
ARTICOLO 18
Presidente
1. Il Presidente rappresenta la Federazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha potere di firma, che può delegare.
2. Il Presidente:
a. attua le deliberazioni degli Organi collegiali ed adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
b. convoca e presiede le riunioni delle Assemblee, del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva;
c. ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
d. d. vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
e. adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva, riferendo
per la ratifica all'Organo competente nella prima riunione successiva.
3. Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente Vicario.
4. In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente Vicario ne assume le funzioni quale Presidente Interinale e
convoca, entro novanta giorni dalla vacanza, l'Assemblea, che provvede all'elezione del nuovo Presidente.
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ARTICOLO 19
Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche
fra i non soci.
2. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente.
3. Il Collegio ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce all'Assemblea; il Presidente del Collegio può
partecipare, senza diritto di voto alle riunioni degli Organi, solo quando si tratta di temi di natura amministrativa.
4. Il Collegio predispone la relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
5. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica all'interno della Federazione.
ARTICOLO 20
Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra i non
soci.
2. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel proprio seno un Presidente.
3. AI Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate ad altri Organi e che riguardino
l'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni. In particolare, il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere
un parere su ogni controversia tra i soci che ad esso venga deferita dal Presidente.
4. La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica all'interno della Federazione.
ARTICOLO 21
Cariche sociali: eleggibilità
1. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci iscritti a ruolo aderenti ai Sindacati in regola coi pagamenti alla
Federazione.
ARTICOLO 22
Cariche sociali: durata e svolgimento
1. Gli Organi della Federazione sono eletti a scrutinio segreto.
2. Gli eletti in Organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in
caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.
3. Tutte le cariche elettive sono gratuite ed hanno la durata di quattro anni.
4. Il Presidente, il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti che hanno ricoperto i rispettivi incarichi per due mandati
consecutivi non sono immediatamente rieleggibili alla stessa carica.
5. Non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il
pagamento dei contributi associativi.
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ARTICOLO 23
Cariche sociali: incompatibilità
1. Le cariche di Presidente, Vice Presidente Vicario, Segretario Generale ricoperte nell'ambito della Federazione sono
incompatibili con incarichi di carattere politico accompagnati da funzioni di governo a livello delle amministrazioni
pubbliche territoriali, centrali e locali e con mandati parlamentari o incarichi di partito.
2. Non sussiste l'incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta alla
Federazione.
3. Non possono essere eletti nelle cariche sociali più di una persona che faccia parte della stessa impresa, della stessa
società, di società che detengono partecipazioni in altre imprese nel settore della mediazione (holding, capogruppo,
partecipanti al capitale, associate...) e di società che hanno più sedi, secondo lo schema del franchising.
ARTICOLO 24
Segretario Generale
1. Il Segretario Generale della Federazione è nominato dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente.
2. Il Segretario Generale:
a. è il capo del personale;
b. è responsabile dell'attività organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici e della conservazione dei documenti;
c. coadiuva il Presidente e gli Organi collegiali nell'espletamento del loro mandato.
d. partecipa, con voto consultivo, alle riunioni degli Organi collegiali assumendone le funzioni di segretario quando tale
compito non sia espressamente attribuito ad un notaio.
3. Le funzioni di Segretario Generale, nonché l'espletamento del servizio di segreteria possono essere attribuiti a personale
della Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo e dei Servizi. In tal caso la Federazione concorderà
annualmente con la Confederazione le condizioni relative.
ARTICOLO 25
Consulte di Settore
1. Sono istituite, nell'ambito della Federazione, le Consulte di Settore.
2. Le Consulte hanno il compito di rappresentare unitariamente, in seno alla Federazione, le istanze degli operatori del
rispettivo settore e di contribuire all'individuazione e all'elaborazione dell'azione politico-sindacale della Federazione.
3. Sono escluse dalle competenze delle Consulte le materie di carattere amministrativo ed organizzativo statutariamente
attribuite agli organi della Federazione.
4. La Giunta Esecutiva nomina i componenti delle Consulte scegliendoli tra gli operatori associati, in possesso di esperienze
e competenze di particolare rilievo nei settori rappresentati.
5. Il funzionamento delle Consulte è disciplinato da un apposito Regolamento approvato dalla Giunta Esecutiva.
ARTICOLO 26
Consigli Regionali
1. Nell'ambito delle Regioni saranno costituiti Consigli di coordinamento regionale costituiti dai Presidenti dei Sindacati
provinciali e/o Delegati di cui all'articolo 3, lettera b operanti nella medesima Regione e da un'altra persona indicata dal
Presidente provinciale. Tali Consigli avranno il compito di armonizzare e coordinare l'attività di interesse regionale svolta
dai Presidenti provinciali e/o dai delegati di cui all'articolo 3, lettera b.
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ARTICOLO 27
Patrimonio sociale
1. Il patrimonio sociale è formato da:
a. beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso della Federazione;
b. somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.
2. I proventi della Federazione sono formati da:
a. contributi sindacali ordinari;
b. contributi sindacali integrativi;
c. contributi sindacali straordinari;
d. oblazioni volontarie;
e. proventi vari.
ARTICOLO 28
Scioglimento della Federazione
1. Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria, la quale dovrà essere costituita da
un numero di rappresentanti che detengano almeno il 75 per cento dei voti complessivamente spettanti e delibererà
con il voto favorevole di almeno il 75 per cento dei voti attribuiti.
2. La stessa Assemblea, con le medesime maggioranze, provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e
dettando le modalità di liquidazione.
ARTICOLO 29
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto della Confcommercio, in quanto
compatibili, ovvero le disposizioni del Codice Civile.
ARTICOLO 30
Norma transitoria
In deroga a quanto previsto al primo comma dell'articolo 10 del presente Statuto, l'Assemblea ordinaria del 9 novembre 1996
sarà composta dai soggetti di cui all'articolo 12 dello Statuto FIMAA vigente precedentemente all'approvazione del presente
Statuto.

 

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